Ogni tipologia di vendita e di affare, possiede un retroscena che ha inizio con una proposta – che sia essa di vendita o contrattuale – rivolta all’acquirente o, comunque, al mandante del contratto in questione, grazie alla quale questi è in grado di discernere vantaggi e svantaggi dell’acquisto o della proposta di contratto, analizzando e valutando tutti i criteri e tutti gli elementi essenziali del contratto stesso.
Si tratta, dunque, di un atto giuridico unilaterale e ricettizio, volto a raggiungere un accordo con uno o più soggetti, i quali – grazie alla proposta contrattuale – valuteranno attentamente se accettare o meno la stipula del contratto vero e proprio.
In Questo Articolo Si Parla di:
La proposta contrattuale
Molteplici sono le modalità con cui un contratto può venirsi a formare e susseguentemente, dunque, essere concluso: tra i più comuni metodi, vi è l’incontro tra due proposte equivalenti, l’elaborazione comune della dichiarazione, o ancora l’adesione ad un contratto aperto, già predisposto da terzi; l’esercizio del diritto di opzione; o per mezzo di comportamenti concludenti, per citarne alcuni.
Ma ciascuna di queste modalità presenta in comune uno stesso incipit e, dunque, la stessa origine di fondo: ognuna di loro parte da una proposta contrattuale iniziale, una proposta – cioè – che esponga con chiarezza e dettagliatamente tutti gli elementi costitutivi del contratto che si andrà, o si avrà intenzione, di accettare e dunque stipulare. In poche parole, è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, e viene emessa manifestando l’intenzione di obbligarsi.
Ciò che, in sostanza, precede l’accettazione del contratto da parte del mandante.
La revoca della proposta contrattuale
Secondo quanto stabilito dalla legge, in linea di principio orientativo iniziale, è possibile effettuare la revoca della proposta contrattuale, semplicemente informando la controparte, a patto che questi non sia già venuto a conoscenza di una – chiaramente antecedente – accettazione dello stesso.
Nonostante ciò, sempre secondo le normative vigenti, esiste una seconda scuola di pensiero che chiarifica l’importanza della revoca e reclama la rilevanza del suo essere un atto ricettizio, e dunque assumente valore dal momento in cui la parte cui è diretta ne viene a conoscenza.
In sintesi, dunque, è possibile revocare una proposta contrattuale, se e solo se il proponente non sia ancora giunto a conoscenza della – prematura – accettazione della proposta di contratto da parte dell’accettante.
In caso contrario, difatti, – ovvero, se l’accettazione della proposta contrattuale è arrivata al proponente prima dell’arrivo della revoca dell’accettante – questi sarà costretto ad assolvere i termini del contratto, il quale sarà ormai da considerarsi concluso e pienamente operativo tra le parti, rendendo invalida la revoca della proposta contrattuale.
Tuttavia, vi sono delle tutele anche nei confronti dell’accettante: la proposta, infatti, non può essere revocata neanche dal proponente in determinati casi specifici: nei casi di proposta ferma, ad esempio, non è possibile revocare la proposta da parte dell’offerente, in quanto questi si è accuratamente impegnato a non ritirare la stessa per un lasso di tempo ben preciso; o ancora, non è possibile revocare la propria proposta contrattuale, nei casi di opzione, ossia di accordi tra le parti secondo cui una delle parti rimane impegnata alla sua proposta irrevocabile, mentre l’altra ha la facoltà di accettare o meno.
Ti suggeriamo queste letture
STIPULARE UN CONTRATTO COMMERCIALE CON L’AIUTO DI UN AVVOCATO
STIPULARE UN CONTRATTO DI AFFITTO TRANSITORIO, ECCO COME FARE