Multiproprietà: Quali regole sussistono in caso di rinuncia?

Spesso accade di ritrovarsi multiproprietari di immobili per i quali si hanno ben pochi interessi, magari perché ereditati da ormai molti anni, le cui quote condominiali, le spese mensili e le tasse annuali sono diventate, non solo ingestibili, ma anche del tutti inutili, in quanto non usufruenti del bene in questione, né interessati a farlo.

La soluzione migliore, in questi casi, è quella di rinunciare alla multiproprietà, e per farlo è bene conoscere al meglio tutte le norme relative a riguardo e l’iter burocratico da svolgere per concludere tutto nel migliore dei modi ed il più velocemente possibile.

Multiproprietà

Cos’è la multiproprietà

 

Ma iniziamo con il dare una definizione di multiproprietà: con questo termine si intende una pratica commerciale atta a dividere la proprietà di un bene in più parti, in modo tale che più soggetti possano essere pieni proprietari di uno stesso bene, che sia esso di carattere immobiliare, azionario o alberghiero.

La multiproprietà immobiliare consiste, sostanzialmente, nell’acquisto da parte di un singolo, di una quota di proprietà non divisa della singola unità abitativa, la quale gli permette cioè, il diritto perpetuo ed imprescrittibile dell’uso pieno ed esclusivo dell’alloggio in un periodo dell’anno precedentemente concordato con gli altri multiproprietari.

La legge, attualmente, si occupa unicamente di disciplinare il solo contratto con il quale il consumatore acquista il diritto oggetto di multiproprietà, assicurandosi che si tratti di un diritto reale, secondo quanto espresso dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 – anche detto Codice di Consumo – e dall’art. 72 del codice civile.

Rinuncia alla proprietà: Come avviene

 

Nel caso in cui non è possibile vendere o donare la quota di multiproprietà, l’unica soluzione concretamente praticabile è quella di procedere alla rinuncia di questa, la quale si presenta come una particolare forma di rinuncia alla comproprietà.

Come tale, dunque, anch’essa è soggetta alla disciplina dell’articolo 1104 del codice civile, e dunque subordinata ad alcune regole di fondamentale importanza.

Prima fra queste, vi è quella riguardante l’accrescimento delle quote altrui: con la rinuncia alla propria quota di proprietà, infatti, ciò che avviene – diversamente da quello che si pensa – non è la donazione del proprio contributo allo Stato, bensì l’accrescimento delle quote degli altri multiproprietari del bene in questione, nella fattispecie, bene immobiliare.

Da sottolineare è anche che, una volta effettuata la rinuncia, gli altri multiproprietari non possono sottrarsi all’aumento delle proprie quote e non possono, perciò, opporsi in alcun modo alla rinuncia di coloro che intendono liberarsi delle loro; ciò comporta un immediato susseguirsi di azioni che permette – a colui la cui quota è aumentata per effetto della rinuncia – di poter solo vendere, donare o rinunciare a sua volta alla propria quota, per potersi sottrarre all’aumento di questa.

L’atto di rinuncia si effettua, poi, solo e soltanto attraverso un atto notarile soggetto a trascrizione nei registri immobiliari; ciò avviene in modo tale da rendere partecipi tutti gli altri multiproprietari della rinuncia, poiché questa comporta altresì l’esenzione, da parte del rinunciatario, e il disimpegno di tutte le spese relative conservazione e al godimento del bene comune, non solo future, ma – in alcune casistiche particolari – anche precedenti all’atto di rinuncia.

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