Barriere architettoniche nelle costruzioni

La legge italiana prevede, dal 1989, a seguito della convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, che vengano applicate determinate normative per ciò che concerne le barriere architettoniche, definite come ostacoli fisici per coloro che, per impossibilità di forza maggiore, non sono in grado di superarli autonomamente.

Barriere architettoniche nelle costruzioni

Cosa dice la legge italiana? Com’è definita una barriera architettonica?

La legge prevede una serie di decreti che regolamentano le barriere architettoniche, ossia il Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno 1989, il Decreto del Quirinale 553 del 24 luglio 1996 e, infine, la legge 220 del 2012. La prima, ossia la più importante, recita quanto segue.

Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti. La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Barriere architettoniche

Il decreto ministeriale del 1989 nello specifico

Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

  • negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
  • nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
  • nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all’aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 5, sono accessibili;
  • nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
  • nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l’accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.

Inoltre, come specifica la legge, nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione.

Conclusioni

In conclusione, ristrutturare la propria abitazione in funzione delle soprastanti normative è importante al fine di non incorrere in spiacevoli sanzioni e per elargire un servizio di qualità alle persone disabili.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile trovare i testi integrali delle leggi sulla gazzetta ufficiale dello Stato.

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