In ambito legale, uno degli argomenti più trattati e più discussi è quello dell’assegno divorzile.
Spesso tema di dispute tra coniugi, rappresenta la possibilità per un coniuge di continuare a vivere in maniera dignitosa dopo la rottura di un contratto matrimoniale.
Col passare degli anni, quella che possiamo considerare la disciplina dell’assegno divorzile, ha subito notevoli cambiamenti da parte della Corte di Cassazione. Si è passati dall’abbandonare il tenore di vita come parametro di misura per il calcolo dell’assegno, al creare un nuovo parametro atto a indicare il raggiungimento dell’indipendenza economica dei coniugi.
Prima di tali modifiche, il coniuge economicamente più forte era tenuto a garantire lo stesso tenore di vita tenuto dal coniuge più debole durante il periodo di convivenza nel matrimonio.
Purtroppo come spesso accade, questo modo di applicare l’assegno divorzile è spesso stato abusato, al fine di equipararlo ad una rendita perpetua senza fine.
Non sono mancati i casi di divorzio col solo scopo di ottenere l’assegno di mantenimento, al fine di ottenere un arricchimento indebito.
Al fine di ridurre tali abusi, quindi, la Corte di Cassazione ha espresso un nuovo principio che subordina il riconoscimento dell’assegno divorzile alla mancanza da parte del coniuge richiedente, dei mezzi economici necessari per far sì che il proprio sostentamento sia autonomo.
Si ottiene quindi che il divorzio si trasforma in uno scioglimento completo e definitivo dei rapporti esistenti tra i due coniugi, sia dal punto economico che personale.
I due ex-coniugi vengono considerati come persone singole
In questo modo, con l’estinsione dei rapporti tra le due parti interessate, l’assegno divorzile diventa solo una funzione di assistenza da parte del coniuge più forte economicamente. Ma ciò avviene solo qualora il coniuge più debole sia effettivamente incapace di ottemperare al proprio sostentamento, a prescindere dal precedente tenore di vita durante il matrimonio, o dalla differenza dei redditi tra i due coniugi.
L’assegno non mira più, quindi, a riequilibrare i rapporti economici tra le due parti coinvolte nel divorzio, con il solo principio di mantenere in maniera perpetua lo stesso tenore di vita nel coniuge più debole, ma si baserà sull’indagine da parte del tribunale sulle effettive capacità dei coniugi di auto sostenersi economicamente.
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Come si calcola l’assegno divorzile
Come già detto, il calcolo dell’assegno divorzile è subordinato alle verifiche da parte delle autorità giudiziarie riguardo la capacità economica dei coniugi di auto sostenersi economicamente dopo il divorzio.
Se uno dei coniugi dovesse ritrovarsi nella situazione di non avere gli adeguati mezzi economici per autosostenersi, si procede al calcolo dell’ammontare necessario affinché riesca.
In sede di divorzio, infatti, il giudice può disporre il versamento dell’assegno a favore del coniuge più debole che ne faccia richiesta solo quando quest’ultimo non abbia i mezzi necessari alla propria autosufficienza economica o sia impossibilitato a procurarseli per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Alcuni metodi per accertare l’indipendenza economica possono valutare i seguenti elementi:
- Il possesso di immobili;
- Il possesso di redditi o patrimoni del coniuge richiedente l’assegno;
- L’accertamento della capacità lavorativa, ossia la possibilità in relazione all’età, al sesso e alla salute, di svolgere un’attività da cui trarre il reddito necessario al proprio sostegno.
Al termine della prima fase, accertata l’indisponibilità oggettiva del richiedente a sostentarsi e, di conseguenza, la mancanza dell’indipendenza economica, il giudice può disporre l’obbligo al mantenimento, effettuando il calcolo dell’assegno divorzile, determinandone l’ammontare con riferimento ai criteri dettati dall’art. 5 della Lg. 898 del 1970 e cioè tenendo conto dei seguenti fattori:
- Dei motivi della decisione;
- Della durata del matrimonio.
- Del contributo dei coniugi, nella gestione familiare e nella formazione del patrimonio singolo e familiare;
- Delle condizioni dei coniugi;
- Del reddito di entrambi i coniugi.
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