Come risultato della separazione o del divorzio dei genitori, per legge, i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
L’articolo 155 del codice civile dice che, entrambi i genitori, oltre a dover garantire le cure, l’educazione e l’istruzione necessaria, hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito.
- Le reali esigenze attuali del figlio;
- Il tenore di vita goduto dal figlio durante il periodo di convivenza dei genitori;
- La quantità di tempo trascorsa presso l’uno o l’altro genitore;
- La disponibilità economica di ogni genitore;
- La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Non essendo previsto un tabellario per il calcolo preciso dell’assegno, ci sono ulteriori variabili che il giudice terrà in considerazione durante il calcolo per l’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli, ovvero:
- La situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi operando una attendibile ricostruzione complessiva di essa;
- L’eventuale presenza di un assegno di mantenimento del coniuge presso il quale sono collocati i figli;
- L’eventuale beneficio dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli (considerato che il valore economico corrisponde, in maniera canonica, alla rendita ricavabile dalla locazione dell’immobile).
Un calcolo d’esempio, (riprendendo i parametri indicativi in uso da precedenti cause), usando come riferimento un reddito medio (dipendente che percepisce € 1.600,00 mensili), e in assenza di altri beni patrimoniali particolari (come proprietà immobiliari o ingenti somme depositate in conti correnti), l’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli potrebbe essere il seguente (unitamente all’assegnazione della casa coniugale):
- Assegno di mantenimento in caso di 1 figlio: assegno di circa € 400,00;
- Assegno di mantenimento in caso di 2 figli: assegno di circa € 640,00.
I calcoli appena indicati, ovviamente, possono variare sensibilmente, sia in maniera positiva che negativa, di fattori determinanti, come un numero maggiore o minore di figli, oppure la presenza di un assegno di mantenimento per il coniuge, oppure la mancata assegnazione della casa coniugale.
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Quali sono le spese straordinarie
Sono da aggiungere all’assegno di mantenimento eventuali spese straordinarie che si andranno, di norma, a dividere al 50% tra i due coniugi.
Tali spese possono essere:
- Le spese mediche che non sono coperte dal SSN (sistema sanitario nazionale) (tale tipo di spesa vuole il consenso di entrambi i genitori, salvo in casi d’urgenza)
- Le spese scolastiche, per intenderci tasse, rette scolastiche e le spese per libri di testo
- Spese extrascolastiche, come quote di partecipazione ad attività sportive, ludiche e corsi di istruzione. Generalmente queste spese prevedono il consenso di entrambi i genitori.
Tuttavia,non mancano situazioni nelle quali il Tribunale (o le parti) ripartisca le spese sopra elencate in proporzione differente, nel caso in cui vi sia un elevato sbilanciamento tra i redditi dei genitori.
Figli maggiorenni: continua il mantenimento
È importante ricordare che l’obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi; Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 28 agosto 2008, n. 21773), tale obbligo può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio maggiorenne ha raggiunto l’indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla, oppure che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un atteggiamento “colposo od inerte” del figlio medesimo.
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