Il rifacimento del bagno pone un problema ben preciso sul piano giuridico, in quanto occorre capire se i lavori rientrino nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria. Si tratta di una differenza non da poco, in quanto da essa dipende anche il rispetto di una serie di norme di legge la cui mancata ottemperanza può tradursi in irregolarità da sanare.
Va infatti ricordato che se i lavori di rifacimento del bagno rientrano nella categoria dell’edilizia libera, cui sovrintende l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), l’intervento deve avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e della normativa di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica), oltre che dei possibili vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e storico.
In caso di manutenzione straordinaria, occorre però inoltrare presso gli uffici comunali competenti oltre alla CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) anche una serie di dati, come quelli relativi all’impresa e i progetti, ad opera di un professionista (architetto o geometra) abilitato all’uopo.
Va puntualizzato come proprio la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportino una sanzione pecuniaria pari a 258 euro, ridotta di due terzi nel caso in cui venga effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione.
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Come usare le detrazioni fiscali
Per quanto riguarda invece le detrazioni fiscali relative al rifacimento dei bagni, attualmente al 50%, esse sono concesse, ma soltanto per gli interventi effettuati sulle abitazioni o sulle parti comuni degli edifici residenziali, escludendo in tal modo quelli relativi a negozi, laboratori o uffici.
Nel caso si sostituisca semplicemente la rubinetteria o le piastrelle, oppure venga ritinteggiata una parete, i benefici fiscali non sono concessi, configurandosi come manutenzione ordinaria. Mentre si rientra negli interventi premiati nel caso in cui alla sostituzione della rubinetteria si accompagnino interventi sugli impianti.
Inoltre sono sicuramente associabili ai bonus fiscali interventi come lo spostamento di tramezzi o il rifacimento dell’impianto idrosanitario, i quali rientrano nella manutenzione straordinaria.
In pratica alcuni interventi che compiuti separatamente rientrano nella manutenzione ordinaria e non godono di benefici, possono invece godere delle detrazioni se portati avanti nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria, come ad esempio succede quando lo spostamento di un tramezzo comporta anche il rifacimento delle piastrelle.
Rifare il bagno per chi ha problemi motori
Nella casistica degli interventi di rifacimento del bagno che sono premiati dalle detrazioni fiscali, vanno poi considerati i lavori tesi ad adeguarlo alle necessità delle persone che, all’interno della famiglia, abbiano problemi motori necessitando quindi di strutture in grado di facilitarne i movimenti.
Anche in questo caso la legge prevede la concessione del beneficio nell’ordine del 50%, da scontare nell’arco di un decennio tramite dieci annualità di eguale importo.
Va ricordato che in tutti i casi esaminati, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario effettuare i pagamenti tramite un bonifico bancario o postale, recante i propri dati fiscali e quelli della ditta cui sono stati assegnati i lavori.
Una conditio sine qua non che deve assolutamente essere rispettata.
Cosa è compreso nel rifacimento del bagno?
Nel rifacimento del bagno è compresa una linea vasta di interventi che comprendono:
• la sostituzione di pezzi igienici, pavimenti e rivestimenti esistenti
• la sostituzione della vasca con un piatto doccia a filo
• il completo rifacimento degli impianti ( elettrici, idraulici )
• la sostituzione di qualche pezzo di tubazione
• la tinteggiatura di pareti e soffitto
Occorre quindi distinguere i casi in cui è manutenzione ordinaria da quelli in cui è manutenzione straordinaria.
Come capire se è manutenzione ordinaria o straordinaria
I lavori per rifare il bagno che vanno dalla sostituzione dei sanitari, rubinetteria e piastrelle, la tinteggiatura delle pareti, la disposizione dei sanitari o la loro sostituzione rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria. Quindi sono lavori che non rientrano nelle detrabilità.
I lavori invece per rifare o mettere a norma l’impianto idraulico, sanitario o l’impianto elettrico sono classificati come manutenzione straordinaria e quindi rientrano nelle detrazioni fiscali.
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