Quali sono le differenze tra SCIA e DIA?
Si tratta di una domanda del tutto legittima di fronte alla confusione ingenerata da due acronimi ricorrenti in edilizia e che rischia di dare luogo a pericolosi equivoci. Quando si tratta di mettere mano ad un immobile, si tratti di demolirlo o di sottoporlo a lavori di restauro o ampliamento, è necessario espletare una parte burocratica, quella relativa ai permessi e alle comunicazioni. In pratica il proprietario è obbligato a comunicare all’amministrazione competente la sua intenzione ad avviare i lavori, tramite una serie di specifiche procedure regolate per legge.
Prima di procedere è però necessario ricordare cosa significhino gli acronimi in discussione.
- La DIA è la “Dichiarazione di inizio lavori”,
- La SCIA è la “Segnalazione certificata di inizio delle attività”.
Esse sono accomunate dal fatto che devono essere presentate entrambe presso l’Ufficio Tecnico comunale, prima di dare il via all’inizio dei lavori. Dopo di che iniziano le differenze.
In Questo Articolo Si Parla di:
Quali sono i tempi per ottenere la DIA o la SCIA?
La prima e più evidente delle differenze tra DIA e SCIA risiede nel fatto che mentre la prima ha bisogno di un arco temporale di 30 giorni per essere accettata, nel corso del quale i quali i tecnici del comune possono chiedere integrazioni o addirittura fermare sul nascere il progetto, nel secondo i lavori possono essere avviati immediatamente, tenendo però presente che il Comune avrà 60 giorni di tempo per imporre modifiche alle operazioni o addirittura la cessazione.
Differenze tra SCIA e DIA
Se i tempi scavano una prima differenza tra DIA e SCIA, va però ricordato che ne esistono altre. In particolare va ricordato che è necessario presentare la prima ove:
- l’opera sia soggetta a vincoli di carattere paesaggistico, storico e culturale;
- si verifichi un cambiamento della volumetria o nella sagoma della struttura.
Si può invece ricorrere alla SCIA nel caso in cui i lavori siano:
- di restauro, messa in sicurezza dell’edificio e recupero della sua capacità strutturale;
- tali da prevedere l’accorpamento o la divisione di unità abitative;
- relativi alla costruzione di parcheggi;
- tesi all’inserimento di nuove finestre.
Va comunque sottolineato come nel caso in cui in questo secondo elenco si verifichi un cambiamento sostanziale della struttura dell’immobile, sarà necessaria la DIA, per la quale dovranno essere pagati oneri concessori. In questo caso, detto anche Super DIA, rientrano ad esempio gli edifici costruiti con l’ausilio di piani urbanistici attuativi recanti indicazioni sulla volumetria e sulle dimensioni dell’immobile da costruire,
Chi deve presentare la SCIA e la DIA
Se, infine, la documentazione da presentare può variare, in entrambi i casi deve essere presente la firma di un professionista ( architetto o geometra ), il quale si assume la responsabilità di ogni evento che possa essere prodotto dai lavori, scaricandone in tal modo l’amministrazione.
Alla documentazione presentata o richiesta, deve poi essere accluso un progetto che attesti la conformità dei lavori a tutte le norme di legge che regolano la materia e rispettino le norme di sicurezza. Infine deve essere accluso il nominativo del proprietario dell’immobile e gli estremi della ditta cui sono stati appaltati i lavori.
Permesso di costruire
Il Permesso di Costruire resta, quindi, l’unico titolo autorizzativo “espresso”, per il quale occorre attendere il rilascio da parte del Comune.
Il permesso va richiesto per interventi edilizi come:
- nuove costruzioni
- ampliamenti e sopraelevazioni
- ristrutturazione urbanistica
- varianti essenziali a titoli autorizzativi già rilasciati.
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