Interventi in zone sismiche: Lo sblocca cantieri

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile 2019, ed approvato in via definitiva dal Governo nel CdM n.55/2019, il decreto DL 32 Sblocca Cantieri è ufficialmente in vigore con svariate novità riguardanti disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, le quali intervengono sul dpr 380/2001, ovvero il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Rispetto all’ultima versione dell’8 aprile, infatti, il decreto presenta anche altre novità interessanti su ciò che riguarda le modifiche sul Codice Appalti, e sugli importi delle coperture economiche di cui all’art.29.

Ma le novità più interessanti le si hanno in campo di interventi in zone sismiche, il cui Testo Unico Edilizia è stato di fatto modificato, a partire dall’introduzione del corposo art.94 bis e di tutte le nuove norme che esso comporta.

Interventi in zone sismiche - Lo sblocca cantieri

Le novità del decreto sugli interventi in zone sismiche

 

Le disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche sono state redatte a partire dalla conferma dell’art.3, il quale modifica le regole del dpr 380/2001 in merito all’obbligo di acquisire una preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale e non più alla classificazione sismica del territorio dove esse ricadono.

In sostanza, dunque, l’autorizzazione alla costruzione va adesso richiesta in base alla tipologia e alle modalità di costruzione della struttura e non più in base al luogo e alla sede territoriale cui si decide di costruire.

Nello specifico, l’articolo 94 bis pone particolare attenzione ad interventi mirati nei confronti della pubblica incolumità, quali ad esempio interventi “rilevanti” come l’adeguamento o il miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità; gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

O interventi meno rilevanti quali miglioramenti o adeguamenti di costruzioni in località a media sismicità o in luogo che non costituisce alcun pericolo per la pubblica incolumità.

Per ognuno di questi interventi, vale la sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione, la quale viene resa dal direttore dei lavori.

 

Compiti e doveri di costruttori e addetti ai lavori

 

Le norme e le prassi da rispettare con l’avvento delle modifiche dell’art.3 sono molteplici, a partire dalla denuncia alla sportello unico dei materiali e dei sistemi costruttivi impiegati per la realizzazione delle opere.

È inoltre necessario allegare alla denuncia: il progetto dell’opera firmato dal progettista, con chiari ed ordinati calcoli, ubicazione delle strutture, tipologia e dimensioni dell’opera; la relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalle quali possano evincersi le caratteristiche, le prestazioni e le qualità dei materiali impiegati nella messa in costruzione dell’opera.

Il direttore dei lavori ha, infine, l’obbligo di depositare allo sportello unico una relazione sull’adempimento degli obblighi segnalati dallo sportello presso cui precedentemente il costruttore aveva ritirato l’attestazione di avvenuto deposito, la quale verrà poi trasmessa al competente ufficio tecnico regionale.

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