Gli impianti elettrici di una casa è estremamente importante.
Proprio in ragione della sua funzione, la legislazione italiana ha affrontato il tema con una serie di normative che hanno inteso in particolare mettere in sicurezza gli abitanti dell’immobile in cui esso è chiamato a operare.
L’ultimo provvedimento in tal senso è stato il DM 37 del 2008, il quale ha provveduto a disciplinare la realizzazione, la manutenzione e la progettazione degli impianti negli edifici.
In questa ottica è stato introdotto il concetto che un impianto deve essere obbligatoriamente a norma e che per essere tale, deve essere oggetto di certificazione da professionisti abilitati.
In tal modo è stata tagliata fuori quella zona grigia rappresentata dagli elettricisti della domenica, ovvero da coloro che esercitano magari part time e non sono provvisti delle competenze necessarie.
In Questo Articolo Si Parla di:
La Dichiarazione di Conformità
Nel quadro del provvedimento del 2008, un posto di assoluto riguardo spetta alla Dichiarazione di Conformità degli impianti, ovvero quel documento che viene rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto.
La sua esistenza è necessaria per allacciare nuove utenze e ottenere il certificato di agibilità, e deve essere corredata dal progetto dell’impianto, dall’indicazione dei materiali utilizzati e da una copia della visura della camera di commercio relativa all’impresa che ha installato l’impianto.
Dichiarazione di Rispondenza
Nel caso in cui la conformità non esiste è possibile procedere con la DIRI (DIchiarazione di Rispondenza), ma solo nel caso in cui gli impianti siano stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08.
La dichiarazione in questione deve essere resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata, in entrambi i casi esercitanti da non meno di 5 anni.
Inoltre deve essere corredata da accertamenti e sopralluoghi utili alla verifica della rispondenza dell’impianto alla normativa.
Ne consegue che un impianto realizzato dopo il 2008 e che non dispone di Dichiarazione di Conformità non può essere sanato tramite una Dichiarazione di Rispondenza, in quanto il secondo può riguardare solo impianti preesistenti.
In tal caso, l’unica soluzione è rimettere mano all’impianto e provvedere a far redigere una nuova DiCo, sempre da parte di tecnici abilitati.
Non è obbligatorio intervenire sugli impianti
Va comunque sottolineato come il DM 37 del 2008 non obblighi a mettere a norma gli impianti, prescrivendo soltanto come in caso di intervento sia necessario farlo in un certo modo, riservando il compito di farlo ad un professionista abilitato.
Se un impianto elettrico è stato realizzato prima dell’ entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 27 Marzo 2008, viene considerato a norma nel caso in cui, quando è stato realizzato, era conforme alle disposizioni esistenti all’epoca.
Nel caso in cui sia stato realizzato prima del 13 Marzo 1990, viene invece considerato a norma ove sia dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posizionati all’origine dell’impianto, e di una protezione con interruttore differenziale.
Va poi ricordato come in sede di compravendita dell’immobile, ovvero nel rogito, il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o meno degli impianti, per cui il certificato non va obbligatoriamente allegato.
Proprio per evitare possibili contestazioni da parte dell’acquirente, sarebbe consigliabile specificare nell’atto non solo lo stato degli impianti, ma anche la loro eventuale rispondenza alle norme.
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