Per contestare una multa è necessario avvalersi della presenza di un avvocato civilista? E’ una domanda che si pongono in molti, di fronte all’arrivo di una sanzione a seguito di un comportamento non rispondente alle regole del Codice Stradale.
A tal proposito va ricordato come la multa sia una sanzione amministrativa elevata a seguito dell’accertamento di una violazione e come quindi solitamente abbia solide basi giuridiche, tali da sconsigliare eventuali ricorsi. Chi intenda farlo, certo comunque della propria innocenza, può sicuramente farlo, avvalendosi o meno dell’assistenza di un avvocato civilista.
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Quando è possibile il ricorso
Va comunque anche precisato come esistano alcuni casi in cui il ricorso è reso possibile da alcune mancanze evidenti proprio relative all’atto emanato.
In particolare si può fare ricorso quando:
1) sia presente un vizio di forma;
2) il verbale non sia stato notificato entro i termini previsti, ovvero 90 o 150 giorni;
3) nel caso in cui il dispositivo che ha rilevato il comportamento errato non sia omologato o segnalato tramite segnaletica;
4) ove il verbale sia stato redatto da un vigile non competente territorialmente o presenti vistose carenze;
5) ove sia stato redatto da ausiliari del traffico esorbitandone le competenze.
Come fare ricorso
Il ricorso nei casi segnalati, in base all’articolo 203 di un decreto legislativo emanato nel 1992 può essere elevato presso il Prefetto competente sul territorio e in un termine che non può andare oltre i 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione.
Il ricorso è però gratuito e questo è un primo dato di fatto da tenere in considerazione ove si stia pensando di ricorrere ad un avvocato civilista pensando di aumentare le possibilità che la sanzione venga revocata.
Basta al proposito inviare una lettera in carta semplice, tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno e il destinatario può essere appunto il Prefetto, oppure il comando di polizia municipale. Oltre al verbale, occorre accludere il materiale indicato a propria discolpa e in un termine di 120 giorni sarà il primo a decidere sull’esito del ricorso tramite un’ordinanza.
Va però anche ricordato che in caso di mancato accoglimento, lo stesso Prefetto può a sua volta disporre il raddoppio dell’importo da corrispondere per sanare la situazione. Proprio questo fatto è un’altra circostanza che dovrebbe far riflettere attentamente sull’opportunità di coinvolgere un avvocato civilista.
Si può ricorrere al Giudice di Pace
Una strada alternativa è poi quella relativa al ricorso presso il Giudice di Pace, il quale deve avvenire entro un termine di 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione dell’atto. In tal caso si tratta di un procedimento civile, ovvero un atto giurisdizionale e in quanto tale sottoposto a oneri aggiuntivi, che sono pari a 43 euro più una marca da bollo di 27 euro, nel caso di sanzioni il cui importo sia inferiore ai 1.100 euro.
Il ricorso va depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la copia originale del ricorso, quattro fotocopie, quella dei documenti da sottoporre all’esame del Giudice, e del documento di riconoscimento in corso di validità.
Una volta che il rigetto dell’istanza avvenga ad opera del Giudice di Pace, la presenza di un avvocato civilista si rende indispensabile nel caso si intenda ricorrere a un tribunale, ove l’assistenza legale è obbligatoria.
L’annullamento della multa in autotutela
Un altro metodo che si può seguire riguarda l’annullamento della multa con il sistema dell’autotutela.
Questa procedura può essere seguita nel caso in cui il verbale che sia stato emesso sia palesemente errato oppure illegittimo e può prevenire l’esecuzione di un vero e proprio ricorso a livello legale.
Per queste fattispecie si può utilizzare l’autotutela, un diritto del cittadino in tante situazioni.
Che cos’è l’autotutela?
Con l’espressione “autotutela” si vuole fare riferimento a quel potere (e dovere) dell’amministrazione pubblica di andare a correggere, oppure direttamente ad annullare, gli atti emessi che possano risultare illegittimi oppure infondati.
L’autotutela si può attivare sia su iniziativa dell’Amministrazione, qualora questa si accorga di aver commesso un palese errore, oppure dietro richiesta del cittadino che abbia subito un danno, e il potere di annullamento e di correzione spetta all’ufficio che abbia emanato l’atto.
Inoltre, per tutelare il cittadino si prevede come, qualora questo abbia sbagliato l’ufficio al quale presentare il reclamo, questo debba essere “girato” automaticamente all’ufficio competente per la materia.
Quando si può utilizzare l’annullamento della multa in autotutela
Viste le caratteristiche di questo tipo di intervento, l’annullamento della multa in autotutela si potrà richiedere solamente in alcuni casi, che comprendono i seguenti:
- Errore nell’identificazione della persona;
- Notifica ad un precedente proprietario a seguito di un regolare passaggio di proprietà;
- L’emanazione di un doppio verbale per la medesima infrazione;
- La rilevazione errata della targa del veicolo;
Questi errori possono essere anche piuttosto comuni, e spesso sono riscontrabili dall’atto che venga notificato alla persona che potrà attivare l’autotutela.
Gli esempi di applicazione dell’autotutela
Un esempio abbastanza comune di utilizzo dell’autotutela riguarda il veicolo che fosse stato dato in prestito ad altri. In questi casi, qualora l’infrazione prevedesse la decurtazione di punti dalla patente, si potrà far presente il fatto di non essere stati personalmente alla guida del veicolo.
Il secondo caso riguarda eventi che si siano verificati dopo l’alienazione della macchina: è capitato molte volte a vecchi proprietari di vedersi recapitare una multa per un’auto venduta ad un’altra persona!
Il doppio verbale può essere stato emesso, invece, nel caso in cui, ad esempio, i vigili siano presenti ad un semaforo in corrispondenza del quale si trovi un classico “t-red” per la rilevazione delle infrazioni con semaforo rosso. Qualora al guidatore venga notificata due volte l’infrazione, uno dei due verbali sarà da considerare nullo per il principio del “ne bis in idem” cioè della necessità di non sanzionare due volte con lo stesso metodo una violazione.
Infine, la rilevazione errata della targa del veicolo si può verificare in diverse situazioni, ad esempio qualora siano state fatte delle fotografie da telecamere poste in corrispondenza di zone a traffico limitato o semafori, oppure per un errore di trascrizione.
Proprio per evitare di pagare per violazioni non compiute, sarà possibile, in questi casi, avvalersi sempre dell’autotutela.
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