Gli assegni di mantenimento sono da sempre una nota dolente, specie per l’ormai separato coniuge direttamente interessato all’erogazione dell’importo nei confronti del beneficiario.
Molti sono i casi, infatti, in cui viene effettuata una richiesta di ulteriori calcoli e procedimenti per far in modo di evitare o diminuire sensibilmente gli zeri presenti sugli assegni di mantenimento, a causa di situazioni economiche personali in declino o di altre valide motivazioni. Ma è, dunque, davvero possibile non pagare i cosiddetti alimenti al coniuge debole? Se sì, in che modo?
Esistono particolari situazioni e particolari momenti in cui è possibile richiedere l’annullamento dell’assegno di mantenimento, soddisfacendo però alcuni importanti requisiti fondamentali che possono presentarsi sia al momento della stipula dell’accordo, sia in seguito.
Nelle prossime righe parleremo delle particolari situazioni in cui è possibile evitare o revocare il pagamento dell’assegno di mantenimento ed in che modo.
In Questo Articolo Si Parla di:
Revisione dell’assegno di mantenimento
Nei casi in cui la stipulazione dell’assegno di mantenimento fosse già stata appurata e definita, è comunque possibile fare qualcosa.
Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, è sempre possibile richiedere una revisione e, conseguentemente anche una potenziale revoca dell’assegno di mantenimento, se si ha a che fare con una delle seguenti particolari condizioni specifiche che rappresentino un provato ed obiettivo mutamente della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.
- nel caso in cui vi sia un addebito della separazione all’altro coniuge;
- nel caso in cui il reddito, la capacità lavorativa o la capacità di spesa del coniuge beneficiario si modificassero in positivo;
• nel caso di una nuova convivenza o di nuove nozze del coniuge beneficiario; - nel banale caso in cui avvenga la rinuncia dell’assegno da parte del beneficiario.
La domanda di revisione dell’assegno può essere avanzata sia da chi ne ha diritto, sia dal coniuge versante l’assegno; quest’ultimo, inoltre, è di norma rivalutato ogni anno secondo gli indici Istat.
Cambiamento delle condizioni economiche
Tra le situazioni più favorevoli per una revoca dell’assegno di mantenimento, vi è senza dubbio un cambiamento delle condizioni economiche a sfavore dell’esercente l’assegno, o un cambiamento della situazione economica a favore del o dei beneficiari.
Nel primo caso, si ha in genere a che fare con una perdita del lavoro nei confronti di colui che versa l’assegno, o dell’entrata in cassa integrazione di questi: è possibile, dunque, in questi casi rivolgersi ad un tribunale e richiedere la revisione della cifra o la cessazione dell’obbligo di versamento.
Tale revisione o cessazione può essere altresì richiesta in caso di trasferimento definitivo dei figli in altra abitazione e città con l’altro genitore, in quanto le frequenti spese di viaggio per poterli incontrare potrebbero rivelarsi insostenibili.
Per quanto riguarda, invece, l’improvviso miglioramento della condizione economica del coniuge che allo stato attuale percepisca l’assegno di mantenimento, anche in questo caso è possibile effettuale una rivalutazione delle condizioni economiche dell’uno e dell’altro coniuge per determinare l’effettiva necessità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento.
Quando, infatti, il consorte beneficiario riceve un aumento di stipendio, una donazione di immobili o di somme in suo favore, da lasciti ereditari o da una ingente vincita, la revisione dell’assegno di mantenimento è il primo passo da effettuare, effettuando tutte le dovute procedure dinanzi ad un giudice, o effettuando una negoziazione assistita con il coniuge beneficiario.
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