Per effettuare il distacco da un impianto di riscaldamento centralizzato e diventare autonomi non c’è più bisogno dell’approvazione dell’assemblea di condominio, come accadeva fino a qualche anno fa, fermo restando che – dopo la riforma in proposito del 2013 – sono rimaste in vigore alcune limitazioni imposte dalle leggi regionali, dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento di condominio. Come è facilmente intuibile, la scelta del riscaldamento autonomo comporta una serie di benefici di carattere pratico ed economico non indifferenti, sia per ciò che riguarda il contenimento delle spese, sia per la possibilità di prevenire contenziosi e litigi con gli altri condomini riguardanti gli orari di accensione e di spegnimento e i problemi di manutenzione.
Per procedere al distacco e iniziare a usufruire di un impianto di riscaldamento autonomo ci si può rivolgere a Caldaieroma.com, servizio che propone una rete di tecnici che si occupa dell’installazione di caldaie e impianti di riscaldamento a Roma, garantendo in qualsiasi caso i più elevati standard di affidabilità. Poter contare sulla consulenza di professionisti del settore è molto importante, anche per verificare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare dalla scelta di effettuare il distacco. In effetti gli impianti di riscaldamento autonomo sono molto meno inquinanti rispetto a quelli centralizzati, anche perché sono più moderni. Non può essere sottovalutata, inoltre, la comodità di gestire il riscaldamento in proprio, senza sprechi inutili e dispendiosi.
Le regole da rispettare
Come si è detto, dal 18 giugno del 2013 non c’è più bisogno di richiedere all’assemblea condominiale l’autorizzazione a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, fermo restando il fatto che la stessa deve comunque esserne messa a conoscenza. Il condomino che sceglie di distaccarsi, inoltre, deve contribuire in ogni caso alle spese per la manutenzione della caldaia comune e per la sua messa a norma, visto che ne resta comproprietario e ha la possibilità di tornare a usarla in qualsiasi momento.
Va precisato, però, che la rinuncia all’impiego dell’impianto centralizzato non è ammessa in qualunque caso, ma deve rispettare delle condizioni ben precise: in sostanza, può essere concessa solo nel caso in cui l’operazione non comporti degli aggravi di spese per gli altri condomini o degli squilibri di funzionamento significativi. Proprio per questo motivo sono richiesti degli accertamenti preliminari: l’onere probatorio può essere affidato a un tecnico abilitato, che si occuperà di stendere una perizia ad hoc per segnalare i consumi dell’impianto effettivi e i consumi che si ipotizzano dopo il distacco. L’assemblea, una volta appurata l’assenza di possibili alterazioni negative, non può fare altro che dare il proprio placet.
Il diritto al distacco, comunque, non può essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa relativa al risparmio energetico, secondo cui è preferibile conservare gli impianti centralizzati, se già esistenti, negli edifici che presentano più di quattro unità abitative con un impianto centralizzato il cui generatore di calore abbia una potenza nominale di più di 100 kW. Chi si vuole distaccare, in più, deve prendere in considerazione il vincolo di utilizzo di sistemi di contabilizzazione di calore e l’obbligo di dotazione di una canna fumaria che superi il colmo del tetto.