Quando ci si appresta a costruire, occorre prestare molta attenzione alla questione dei permessi.
Nel nostro Paese, infatti, ormai da tempo è in corso un processo di mutamento delle pratiche amministrative legate alla costruzione di immobili.
Nel tentativo di approntare un modello legislativo snello e comunque in grado di non dar luogo ad abusi, l’esecutivo ha così rimaneggiato ripetutamente la materia, creando anche una certa confusione.
Attualmente uno dei punti più controversi è quello rappresentato dalla cosiddetta Super DIA, ovvero quella pratica che deve essere presentata nelle occasioni in cui l’intervento esuli dal campo di applicazione di CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Andiamo dunque a vedere meglio di cosa si tratti.
In Questo Articolo Si Parla di:
Il Decreto Sblocca Italia
L’ordinamento attualmente in vigore in materia di costruzioni, può essere considerato il risultato del Decreto Sblocca Italia del 2014, il quale ha provveduto a modificare la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. In particolare, tra questi infatti oggi rientrano anche i lavori che:
1) comportino l’accorpamento di più unità immobiliari;
2) prevedano il frazionamento di un’unità immobiliare;
3) esigano la demolizione e la ricostruzione di edifici nell’ambito della volumetria esistente, anche ove non sia rispettata la sagoma esistente.
Per questi interventi è oggi necessario il Permesso di costruire, che però da parte di alcune regioni viene sostituito dalla DIA.
Proprio in questo caso si parla di Super DIA, una definizione che non esiste nell’ordinamento, ma che è stata varata dagli addetti ai lavori proprio al fine di mettere in risalto la portata del mutamento intervenuto.
DIA e Super DIA sono la stessa cosa
Ne consegue, in tutta evidenza, che quella indicata come Super DIA non è altro che la vecchia DIA. La quale può essere utilizzata in alternativa al Permesso di Costruire:
– per gli interventi di ristrutturazione edilizia tali da comportare un aumento delle unità immobiliari, oppure modifiche relative al volume, alla sagoma, ai prospetti o alle superfici;
– per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano mutamenti della destinazione d’uso, quando sono compresi nell’ambito delle zone urbanistiche omogenee A (centri storici);
– per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, a patto che vengano realizzati in esecuzione di piani urbanistici attuativi approvati i quali rechino precise indicazioni di carattere volumetrico, tipologico, formale e costruttivo;
– per gli interventi di nuova costruzione, ove essi vadano ad eseguire direttamente gli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
La Super DIA deve essere presentata corredata da tutti gli elaborati e i documenti necessari e una volta effettuata l’operazione non resta che attendere trenta giorni prima di iniziare i lavori. Inoltre occorre attendere il rilascio dell’autorizzazione sismica dagli uffici del Genio Civile, e degli eventuali nulla osta previsti da parte dagli altri enti competenti.
Va infine ricordato come dal 14 ottobre 2015 sia operativo e disponibile il Modello Unico per la Super DIA, una modulistica standard che era già stata introdotta in precedenza per SCIA,
Permesso di Costruire, CIL e CILA, con il preciso intento di perseguire una maggiore semplificazione nel settore dell’edilizia.