La sicurezza dell’ impianto elettrico, dipende in particolare dal fatto che esso risponda in maniera stringente ad una serie di requisiti stabiliti per legge al fine di limitare i pericoli connessi al suo utilizzo.
In pratica, per essere a norma, un impianto elettrico dovrebbe essere certificato da un tecnico specializzato e abilitato, tramite la Dichiarazione di conformità.
A stabilirlo è il decreto legge 37 emanato nel 2008, che limita peraltro il campo dei tecnici in grado di rilasciarla, affermando in pratica il principio che l’elettricista debba essere un professionista iscritto all’albo professionale e operante da non meno di cinque anni.
Una norma che ha praticamente posto le basi per bonificare un settore ove erano moltissimi ad esercitare senza avere abilitazioni e professionalità adeguata.
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Cosa succede ove l’ impianto elettrico non abbia la Dichiarazione di conformità?
La normativa ricordata, lascia però una serie di dubbi, nonostante i ripetuti interventi delle Camere di Commercio e delle Associazioni di categoria tesi a informare gli addetti ai lavori e gli operatori del settore.
In pratica, in mancanza di Dichiarazione di conformità subentrerebbe la Dichiarazione di rispondenza (Diri), documento che viene previsto proprio dal decreto 37 del 2008, all’articolo 7 comma 6, ove si dichiara la sua funzione di attestazione sul rispetto di determinati requisiti di sicurezza da parte dell’impianto.
La principale differenza con la Dichiarazione di conformità sta nel fatto che essa non viene redatta dall’esecutore dell’ impianto elettrico, ma è rilasciata da un professionista il quale va a certificare a posteriori la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.
Una circostanza che può riguardare in particolare gli impianti o parti di esso per i quali la dichiarazione di conformità non sia mai stata rilasciata o sia andata persa, per impianti realizzati dopo l’introduzione della Legge 46/90 (ovvero a partire dal 13 marzo 1990) e prima del Decreto 37/08 (quindi sino al 27 marzo 2008).
Si tratta di una fattispecie che può venirsi a realizzare ad esempio chiedendo un aumento di potenza contrattuale al proprio gestore, il quale deve averla entro e non oltre 30 giorni dall’allacciamento della nuova fornitura).
Altro caso in cui può rendersi necessaria è in fase di compravendita dell’immobile, al fine di aumentarne il valore di mercato, anche se in questo caso non è obbligatoria.
Non esiste un modello ministeriale
Va poi ricordato come diversamente da quanto accade dalla Dichiarazione di conformità, per la quale il decreto 37 del 2008 fornisce un modello ministeriale cui occorre attenersi, previsto negli allegati I e II, in questo caso ci si affidi all’estro del professionista chiamato a stenderla.
La cosa realmente fondamentale, è che a redigerla sia un tecnico abilitato e non il classico elettricista della domenica, proprio per la delicatezza rivestita dall’ impianto elettrico nelle nostre case.
Basterebbe guardare in effetti le statistiche relative ai morti per incidenti elettrici nelle nostre case, per comprendere l’importanza di questo documento.
Per chi ne abbia necessità, si può quindi provare a reperire un elettricista abilitato facendo una rapida ricognizione sul web e chiedendo il maggior numero di preventivi possibile, in modo da poter conseguire il massimo di convenienza.
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