Con l’arrivo della stagione calda, torna d’attualità la questione delle strutture tese alla copertura di spazi all’aperto. Una di queste, che va sempre più di moda è la pergotenda, ovvero la tenda pergolato. Si tratta di una struttura leggera e amovibile, formata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da un telo che può essere anche retrattile, da stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, che non presenta opere murarie e pareti chiuse, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, in modo da rendere possibile la loro rimozione con uno smontaggio che non ha bisogno di opere di demolizione.
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La pergotenda fa riferimento all’edilizia libera
Uno dei problemi che si pone in relazione alla pergotenda, è quella relativa al permesso che occorre avere o meno ove si intenda adottarla. Una questione lungamente dibattuta, con una serie di sentenze emanate da vari organismi a partire dal TAR del Lazio. In tal senso occorre ricordare la sentenza numero 12632 emessa il 22 dicembre del 2017, considerata molto importante dagli esperti. In questa sentenza, infatti, si stabilisce come la pergotenda rientri nell’attività libera, ovvero non necessiti di alcun permesso ove non abbia grandi dimensioni e non comporti un utilizzo duraturo nel tempo.
Una ulteriore precisazione
Per capire ancora meglio la definizione data dal TAR del Lazio, si può prendere in prestito un’altra sentenza, stavolta del Consiglio di Stato, che ha stabilito come la pergotenda non richieda permessi sino a quando non va ad alterare la sagoma dell’edificio cui si appoggia, non abbia dimensioni considerevoli e non presupponga un ancoraggio massiccio al suolo. Ove vengano a verificarsi queste condizioni si tratta di una nuova costruzione e, come tale, necessita del permesso di costruire.
Il concetto di pertinenzialità
Per dirimere la questione relativa alla pergotenda, si può però ricorrere ad un concetto, quello di pertinenzialità, che sembra fatto apposta per tagliare la testa al toro ove applicato alle strutture di copertura. In pratica non sarebbe necessario ottenere un permesso di costruire in tutte le occasioni che le opere risultino funzionali ed inserite al fine di andare a servire un manufatto principale. In tal caso, infatti, sarebbero prive di un valore di mercato autonomo e non valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di valore minimo e trascurabile). Inoltre non dovrebbero poter essere utilizzate in maniera autonoma e separatamente dal manufatto cui accedono.
Una questione destinata a far ancora discutere
Proprio il fatto che la pergotenda possa essere una struttura modesta e facilmente rimovibile oppure assumere dimensioni importanti, apre comunque la strada ad una discussione che sembra destinata a proseguire a lungo e provocare continui ricorsi giudiziari. A meno che la questione non venga ad essere risolta definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, chiamata a licenziare un Glossario dell’edilizia libera, che ha indicato ben 58 strutture di copertura per le quali non servirà più alcun permesso, tra le quali appunto la pergotenda. Per non incappare in problemi basterà seguire le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).