Come è ormai noto, le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e la detrazione sul risparmio energetico rappresentano un grande successo, tanto da essere ormai indicate come un volano per la crescita economica del Paese.
Quello che però in pochi sanno, è che questo strumento può essere utilizzato anche per i lavori eseguiti in economia ovvero quelli eseguiti con il fai da te. In casi di questo genere, essendo il proprietario a eseguire la lavorazione, non si pone il problema della manodopera e, di conseguenza, la detrazione andrà a riguardare soprattutto le spese sostenute per la fornitura dei materiali.
A sostenere questa tesi è stata la circolare emessa dal Ministero delle Finanze l’11 maggio del 1998 contrassegnata dal numero progressivo 121, cui del resto fa riferimento anche l’Agenzia delle Entrate nella sua Guida sulle ristrutturazioni edilizie risalente al maggio del 2014, che a pagina 6 recita testualmente: “Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.”
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Lavori fai da te a patto che siano in regola
Quindi, anche i lavori fai da te sono associabili alle detrazioni fiscali, a patto che rispettino le normative vigenti. In particolare devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, d’igiene, impiantistica e di altro genere. Ove ciò non avvenga, non solo il contribuente perde il diritto al bonus fiscale, ma può anche essere sottoposto a sanzioni.
Tra gli obblighi in questione, rientra ad esempio la pratica edilizia da presentare allo sportello comunale in caso di lavori che richiedano un titolo abilitativo. Va peraltro sottolineato come nel caso in cui per il rilascio del titolo abilitativo sia necessario avvalersi di un progettista e un direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra), sarà però possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per la prestazione del tecnico incaricato. Inoltre è possibile beneficiare dell’agevolazione anche per le spese relative ai diritti per le concessioni comunali e agli eventuali oneri.
Il problema del DURC
Una forte discussione, in relazione ai lavori edilizi in regime di fai da te, è stata sollevata dal problema del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Va infatti ricordato come proprio la normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) chiarisca all’articolo 90 come tra gli obblighi del committente vi sia quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui intende affidare l’opera, chiedendo i documenti in grado di attestarne i requisiti. Tra i quali il committente è obbligato a presentare in Comune in allegato alla pratica edilizia proprio il DURC.
Poiché nei lavori in economia è impiegato il privato, che con tutta evidenza non può produrre il DURC, in un primo momento i Comuni esitavano molto prima di approvare i progetti fai da te, ritenendoli illegali. Una strozzatura risolta dalla Legge 9 agosto 2013 n.98 con l’articolo 31, nel quale si ricorda come in casi di questo genere il DURC non sia obbligatorio.
Quali sono i lavori detraibili realizzabili con il fai da te
Considerato quanto detto sinora, possiamo affermare che possono essere realizzate con il fai da te le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da non prevedere particolari obblighi, come ad esempio il rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti.
Per quanto concerne invece la detraibilità delle opere fai da te, sicuramente sussiste sulle parti comuni condominiali, sia per i lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, mentre sulle singole abitazioni possono essere detratti soltanto i lavori di manutenzione straordinaria cui si possono aggiungere alcune eccezioni che ricadono nella categoria della manutenzione ordinaria, ad esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche, opere per la prevenzione degli infortuni domestici o che prevengano il rischio di atti illeciti da parte di terzi, come la sostituzione della serratura della porta di ingresso.
Altri lavori di manutenzione straordinaria detraibili sono poi la realizzazione di un muro di cinta, l’allargamento di una porta, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di una pavimentazione esterna o di un marciapiede.