Videocitofono, attenzione alla privacy

Il videocitofono rappresenta una grande comodità per un numero sempre maggiore di nostri connazionali che hanno deciso di adottarne uno all’interno della propria abitazione.

 

In effetti un dispositivo di questo genere consente non soltanto di valutare meglio se sia il caso di consentire l’ingresso a chi suona, ma anche di interagire al meglio con la propria abitazione, ad esempio permettendo di vigilare su anziani o piccoli di casa senza essere costretti a far pesare la propria continua presenza.

 

Va però rimarcato come chi decida di adottare un videocitofono, anche in Italia, debba tenere nel debito conto una questione ormai dirimente come quella rappresentata dalla privacy, ormai assurta ad un ruolo centrale nell’organizzazione delle nostre vite.

 

In pratica, nel nostro Paese non si può riprendere l’immagine di una persona se prima non si avverte la stessa della possibilità che ciò accada.

 

Si tratta di una normativa oggetto di un dibattito molto importante e che riguarda in particolare un settore di fondamentale rilievo come la videosorveglianza.

 

Andiamo dunque a cercare di precisare meglio la questione, soprattutto in relazione alla videocitofonia, in modo da evitare possibili conseguenze spiacevoli che potrebbero derivare dal  mancato assolvimento di alcuni obblighi di legge.

 

videocitofono e le norme sulla privacy

Occorre apporre un cartello in prossimità del dispositivo

 

Le ultime sentenze rilasciate dalla Corte di Cassazione, hanno posto al riguardo un punto fermo: chi dispone di un videocitofono dislocato lungo il territorio peninsulare, deve segnalare la sua presenza a coloro che transitano nelle adiacenze della telecamera.

 

Si tratta di un accorgimento teso appunto a garantire al massimo la privacy dei passanti, i quali potrebbero dare vita a comportamenti inappropriati non sapendo di essere visti.

 

In particolare, il problema si pone nel caso del videocitofono di ultima generazione, che provvede anche a registrare le immagini, eventualità che impone di eliminare quelle prese in un arco di tempo ragionevole.

 

A spiegare ciò è stato in particolare il Garante della Privacy, spinto ad intervenire sulla questione dalla cosiddetta riforma del condominio.

 

In questo caso, è necessario apporre un cartello il quale spieghi chiaramente come la zona sia interessata dalla videosorveglianza, anche se le immagini non sono oggetto di registrazione.

 

videocitofono e il garante sulla privacy

Il caso dei locali commerciali

 

Altro caso in cui occorre fare molta attenzione, in quanto le eventuali violazioni possono essere sanzionate con multe molto salate, è quello dei locali commerciali.

 

Molti di essi vedono infatti la presenza di videocitofoni, senza che però sia al contempo presente il cartello il quale dovrebbe indicarla.

 

Un caso di questo genere è stato oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione nel 2015, la numero 17440, che ha visto un negoziante condannato a pagare la multa elevata dal comune di Civitavecchia, nonostante le immagini non venissero registrate dal videocitofono.

 

Secondo la corte, però, l’immagine anche ove non sia registrata costituisce senza alcun dubbio un dato personale, in quanto provvede a identificare a prescindere dalla notorietà del cittadino coinvolto.

 

Non avendo affisso il cartello informativo, l’esercente coinvolto è stato quindi condannato a pagare per la violazione relativa alla normativa sulla privacy.

 

Resta informato sull’argomento Videocitofono: Leggi anche:

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